Il lavoratore non può prolungare l’assenza in attesa dell’iniziativa datoriale finalizzata all’esecuzione della visita medica di idoneità, essendo obbligato a presentarsi al lavoro al termine della malattia.
E’ il contenuto dell’ordinanza n. 29756 della Corte di Cassazione che, nel confermare quanto espresso dal Giudice di merito, afferma che la visita medica di idoneità ha il fine di tutelare l’incolumità e la salute del lavoratore, pertanto deve precedere l’assegnazione alle mansioni precedentemente svolte.
In assenza di convocazione a visita medica, dunque, il lavoratore può legittimamente astenersi dallo svolgimento di tali mansioni, ma non è autorizzato a non presentarsi sul posto di lavoro. Nell’attesa della visita, il datore ben potrebbe disporre un’eventuale e provvisoria diversa collocazione del lavoratore in azienda.
Ne consegue che, l’assenza della lavoratrice in attesa di convocazione a visita medica di idoneità debba ritenersi ingiustificata, con conseguente sussistenza del presupposto della giusta causa di licenziamento.