Cassazione: se l’apprendista non riceve formazione, decadono le agevolazioni contributive

Quando la mancata formazione dell’apprendista configura una mancanza rilevante e si concretizza nella completa mancanza di formazione (sia teorica che pratica) o, comunque, in un’attività formativa svolta in modo inadeguato o che presenta carenze rilevanti con riferimento agli obiettivi formativi inseriti nel piano formativo individuale, decade il presupposto dell’agevolazione contributiva collegata alla forma contrattuale.

E’ quanto stabilito dall’Ordinanza 28359/2021 della Cassazione Civile – Sezione Lavoro. Nello specifico, il Giudice è tenuto a valutare tenendo come riferimento quanto indicato nel piano formativo di concerto con la gravità dell’inadempimento fino all’eventuale dichiarazione di decadenza delle agevolazioni connesse al contratto di apprendistato.