Cassazione: se il licenziamento per superamento del comporto è nullo, il lavoratore va reintegrato

Al verificarsi di un licenziamento, per il quale il giudice di merito accerti il mancato superamento del periodo di comporto (ex art. 2110, comma 2, c.c.) è necessario procedere alla reintegra nel posto di lavoro.

E’ quanto stabilito dalla Corte di Cassazione nella sentenza n. 27334 del 16 settembre 2022.

Tale reintegra è dovuta a prescindere dal numero dei dipendenti in forza presso l’azienda; questo perché ci si trova in presenza di un recesso adottato in violazione di una norma di legge, per il quale la pena datoriale non può consistere in un mero risarcimento.