Cassazione: rilevanza del luogo dove si svolge la conciliazione

La Corte di Cassazione, con l’ordinanza 10065/2024, ritiene che la stipula di un accordo conciliativo, con l’assistenza del rappresentante sindacale ma in sede aziendale, non soddisfi il requisito normativamente previsto ai fini della validità delle rinunce e transazioni ivi espresse, con conseguente nullità del verbale.

In una precedente ordinanza (n. 1975/2024)  la stessa Cassazione ha prospettato una tesi antitetica: la necessità che la conciliazione sottoscritta in base all’articolo 412-ter del Codice di procedura civile (presso le sedi e con le modalità previste dai contratti collettivi sottoscritti dalle associazioni sindacali maggiormente rappresentative) sia sottoscritta presso una sede sindacale non è un requisito formale, bensì funzionale ad assicurare al lavoratore la consapevolezza dell’atto dispositivo che sta per compiere e, quindi, ad assicurare che la conciliazione corrisponda a una sua volontà genuina.

Il caso in esame, invece, attiene a una conciliazione stipulata secondo l’articolo 411, terzo comma, del Codice di procedura civile, ovvero in una sede non prevista da un contratto collettivo. In tale situazione, secondo la Corte, la protezione del lavoratore non è affidata unicamente all’assistenza del rappresentante sindacale, ma anche al luogo in cui la conciliazione avviene, quali concomitanti accorgimenti necessari al fine di garantire la libera determinazione del lavoratore nella rinuncia a diritti previsti da disposizioni inderogabili e l’assenza di condizionamenti, di qualsiasi genere.

Pertanto, con particolare riferimento all’articolo 411 c.p.c. – terzo comma, il principio fissato dalla Corte porta ad assimilare la “sede sindacale” al “luogo” di stipula. Quest’ultimo avrebbe carattere tassativo e non ammetterebbe equipollenti, in ragione della finalità di assicurare al lavoratore un ambiente neutro, estraneo al dominio e all’influenza della controparte datoriale.

Ne consegue che, con riferimento al luogo di stipula dell’accordo, c’è una distinzione tra le conciliazioni secondo l’articolo 411, terzo comma e quelle regolate dai contratti collettivi in base all’articolo 412-ter. Soltanto per queste ultime il luogo di stipula è irrilevante, mentre condiziona la validità di quelle previste dall’articolo 411, terzo comma.