Cassazione: quando l’urgenza giustifica la mancata visita fiscale

Il lavoratore assente alla visita fiscale è giustificato solo se l’urgenza riguarda una fattispecie in essere al momento del controllo stesso. Se i motivi urgenti che lo hanno portato ad allontanarsi dal luogo di convalescenza sono differiti nel tempo rispetto al momento della vista, il lavoratore non può essere giustificato.

E’ quanto affermato dalla Cassazione nella sentenza n. 24492/2019 che – confermando l’interpretazione della Corte territoriale – riporta il seguente concetto: “il giustificato motivo di esonero del lavoratore in stato di malattia dall’obbligo di reperibilità a visita domiciliare di controllo non ricorre solo nelle ipotesi di forza maggiore, ma corrisponde ad ogni fatto che, alla stregua del giudizio medio e della comune esperienza, può rendere plausibile l’allontanamento del lavoratore dal proprio domicilio, senza potersi peraltro ravvisare in qualsiasi motivo di convenienza od opportunità, dovendo pur sempre consistere in un’improvvisa e cogente situazione di necessità che renda indifferibile la presenza del lavoratore in luogo diverso dal proprio domicilio durante le fasce orarie di reperibilità”.

Nel caso in esame, il motivo di urgenza ha avuto luogo in un momento diverso da quello delle fasce di reperibilità e, al momento della visita stessa, non sussisteva più. Pertanto, il fatto non è idoneo a giustificare l’allontanamento del lavoratore dal proprio domicilio né la mancata comunicazione al datore di lavoro della propria assenza.