La sentenza n. 7450/2024 della Cassazione Civile Sezione Lavoro stabilisce che nei contratti di lavoro subordinato a tempo determinato, qualora non venga specificato l’orario di lavoro, si presume che esso sia a tempo pieno.
Ne consegue che è onere del datore di lavoro – se citato in giudizio per richieste di compensi sulle differenze retributive riferite ad un orario full time – dimostrare che le prestazioni effettivamente fornite hanno consensualmente avuto una durata giornaliera inferiore a quella a tempo pieno.
In base all’articolo 8, comma 1, D.Lgs. 61/2000, l’onere della prova deve essere fornito per iscritto, con l’unica eccezione prevista dall’articolo 2725 cod. civ., che consente la prova testimoniale soltanto in caso di perdita incolpevole del documento scritto.