La Corte di Cassazione, con la sentenza 16176/2019, si è pronunciata sulle indennità che il datore di lavoro deve corrispondere alla lavoratrice che rassegna le proprie dimissioni volontarie durante il c.d. periodo protetto.
La sentenza afferma che, quando si verifica la fattispecie di dimissioni volontarie durante il periodo protetto, alla lavoratrice madre spettano le indennità previste dalla legge o dal contratto collettivo in caso di licenziamento, a prescindere dal motivo sui cui si basa l’atto di dimissioni.
La pronuncia conferma i precedenti orientamenti giurisprudenziali secondo i quali, in caso di dimissioni volontarie nel periodo in cui opera il divieto di licenziamento, la lavoratrice madre ha diritto, a norma del D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151, art. 55, alle indennità previste dalla legge o dal contratto per il caso di licenziamento, ivi compresa l’indennità sostitutiva del preavviso, indipendentemente dal motivo delle dimissioni e, quindi, anche nell’ipotesi in cui esse risultino preordinate all’assunzione della lavoratrice alle dipendenze di altro datore di lavoro.