Cassazione: Ordinanza sul licenziamento illegittimo

Il licenziamento comminato per inidoneità fisica o psichica, combinato con la violazione dell’obbligo datoriale di adibire il lavoratore a possibili alternative di mansioni cui lo stesso risulti idoneo e compatibili con il suo stato di salute – configura  un’ipotesi di difetto di giustificazione suscettibile di reintegrazione (ex art. 18, comma 7 della legge n. 300/1970), possibile quando il fatto posto a base dello stesso risulti manifestamente insussistente.

E’ il disposto contenuto nell’Ordinanza n. 9158 del 21 marzo 2022 della Corte di Cassazione; per i Giudici non è possibile considerare legittimo il recesso in relazione all’esistenza di elementi di prova opinabili e non univoci.