Cassazione: l’implicita accettazione del demansionamento

L’ordinanza n. 16594/2020 della Cassazione afferma che la semplice tolleranza da parte del dipendente all’attribuzione di compiti meno qualificanti rispetto al proprio livello di inquadramento non è, di per sé, dimostrazione di accettazione del demansionamento.

L’acquiescenza tacita si verifica solo quando è presente un comportamento inequivocabilmente incompatibile con la volontà del soggetto di impugnare il provvedimento medesimo.

Pertanto, non si è in presenza di accettazione del demansionamento quando di riscontra un atteggiamento di mera tolleranza e neppure lo è il compimento di atti resi necessari od opportuni, nell’immediato, dall’esistenza del suddetto provvedimento.