Cassazione: licenziamento individuale e criteri di scelta

La Corte di Cassazione si è pronunciata in tema di criteri di scelta e licenziamento individuale, con la pubblicazione della Sentenza n. 19732/2018.

Nel caso specifico un’azienda di pulizie ha licenziato una lavoratrice dopo aver perso alcuni appalti.

Il datore di lavoro ha fondato il licenziamento sul presupposto che la lavoratrice fosse adibita in via esclusiva alla pulizia degli stabili oggetto degli appalti persi, senza considerare altri criteri come l’anzianità aziendale o i carichi familiari.

La lavoratrice ha impugnato il licenziamento e la Corte d’Appello ha accolto il ricorso sostenendo che le motivazioni alla base del provvedimento fossero manifestamente insussistenti e disponendo la reintegra in servizio e il pagamento in suo favore di una indennità risarcitoria pari a 12 mensilità di retribuzione.

Il datore di lavoro ha presentato ricorso in Cassazione contro la pronuncia dei Giudici di appello sostenendo che i criteri di scelta validi per i licenziamenti collettivi non trovano applicazione in caso di licenziamento individuale e che la reintegra in servizio sia inapplicabile.

La Cassazione, nella sua pronuncia si è espressa come segue, con un parziale accoglimento del ricorso del datore di lavoro:

  • I criteri di scelta utilizzati nelle procedure di licenziamento collettivo (ad esempio l’anzianità aziendale e i carichi familiari) devono essere comunque utilizzati in tutti i casi in cui non siano previsti altri criteri specifici dettati dalla legge;
  • In caso di licenziamento illegittimo, la tutela reintegratoria si applica solo in ipotesi residuali, che fungono da eccezione, nelle quali l’insussistenza del fatto posto a base del licenziamento è connotata di una particolare evidenza. Poiché il caso in esame non ricade in tali ipotesi residuali, la violazione dei criteri di scelta rende applicabile il solo risarcimento indennitario.