La revoca di una specifica abilitazione al lavoratore e la conseguente impossibilità del soggetto a rendere la prestazione lavorativa configurano una causa di licenziamento che non può essere assunta quale “provvedimento disciplinare”.
E’ quanto stabilito dalla Corte di Cassazione con la Sentenza 16388/2017; i Giudici hanno, inoltre, definito come legittima la sospensione delle retribuzioni operata dal datore di lavoro e giustificata con il mancato svolgimento della prestazione da parte del lavoratore.