La Corte di Cassazione si pronuncia in tema di soppressione del posto di lavoro e conseguente comportamento del datore di lavoro nei confronti del lavoratore.
In base all’Ordinanza 10023/2019 – in caso di soppressione del posto di lavoro – è lecito il licenziamento del lavoratore, mentre non sono ravvisabili contenuti di liceità rispetto al demansionamento del lavoratore stesso.
Nel caso oggetto di dibattito, il demansionamento consisteva nel totale svuotamento del rapporto lavorativo dei suoi contenuti professionali. Pertanto, là dove il datore di lavoro individuava un comportamento tutelante della posizione lavorativa del dipendente preservando il suo diritto alla retribuzione, i giudici di cassazione hanno rilevato – oltre al danno patrimoniale – anche un danno morale.
La decisione si basa sul presupposto che, nella scale dei diritti costituzionali da tutelare, quello riferito allo svolgimento dell’effettiva prestazione si collochi in una posizione di centralità rispetto al diritto al posto di lavoro e alla sua conservazione.