La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 13861/2021 – ha confermato che non può essere ritenuto legittimo il licenziamento della lavoratrice madre durante il c.d. periodo protetto se questo viene intimato per cessazione dell’attività di un singolo reparto dell’azienda anziché dell’intera attività aziendale.
Ricordiamo che il periodo protetto, durante il quale vige il divieto di licenziamento, decorre dall’inizio della gestazione fino al compimento del primo anno di vita del bambino.
I Giudici hanno fondato la loro pronuncia sulla tesi che non sia possibile dare un’interpretazione estensiva alla deroga vigente al divieto di licenziamento.