Cassazione: il termine apposto al contratto deve essere specifico e temporaneo

La Corte di Cassazione, con ordinanza n. 10223/2023, si pronuncia in tema di apposizione del termine nel contratto di lavoro subordinato.

I Giudici affermano che, quando al contratto di lavoro subordinato viene apposto un termine per motivazioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo, le stesse devono risultare specificate – a pena di inefficacia – all’interno dell’atto scritto.

In aggiunta, le motivazioni devono essere indicate  dal datore di lavoro in modo circostanziato e puntuale, per assicurare:

  • la trasparenza e la veridicità di tali ragioni,
  • l’immodificabilità delle stesse nel corso del rapporto,
  • le circostanze che contraddistinguono una particolare attività e che rendono conforme alle esigenze del datore di lavoro, nell’ambito di un determinato contesto aziendale, la prestazione a tempo determinato.

Questo processo si rende necessario per evidenziare la specifica connessione tra la durata solo temporanea della prestazione e le esigenze produttive ed organizzative che la stessa sia chiamata a realizzare e la utilizzazione del lavoratore assunto esclusivamente nell’ambito della specifica ragione indicata ed in stretto collegamento con la stessa.

Sarà compito del Giudice di merito valutare gli elementi acquisiti durante il processo, idonei a dare riscontro alle ragioni specificamente indicate con atto scritto ai fini dell’assunzione, compresi gli accordi collettivi intervenuti fra le parti sociali e richiamati nel contratto costitutivo del rapporto.