Secondo i Giudici della Corte di Cassazione – Sezione lavoro è da considerare illegittimo il licenziamento collettivo di un dipendente che abbia lavorato in codatorialità, anche implicita.
Il concetto di codatorialità implicita, così come espresso nella sentenza 267/2019, comporta che il dipendente abbia lavorato in modo del tutto indistinto per le esigenze del gruppo e della società formalmente datrice di lavoro ed essendo sottoposto ai poteri di eterodirezione della capofila, generando una connessione ed integrazione tra le attività esercitate dalle varie imprese del gruppo e di un coordinamento volto a far confluire le attività delle singole imprese verso un interesse comune, anche attraverso l’utilizzo promiscuo dei dipendenti.
Pertanto, non può essere considerato legittimo il recesso dal rapporto di lavoro con procedura di licenziamento collettivo che ponga le sue basi sulle esigenze tecnico-produttive e con i criteri di scelta esclusivamente riferiti alla società formalmente datrice di lavoro anziché all’intero gruppo.