Cassazione: i dispositivi di protezione individuale

Il datore di lavoro inadempiente all’obbligo di fornitura e manutenzione dei dispositivi di protezione individuale (D.P.I.), può essere condannato al risarcimento del danno subito dal lavoratore in conseguenza della sua omissione.

Ne consegue l’importanza di comprendere cosa debba essere effettivamente ricompreso all’interno della categoria dei dispositivi di protezione individuale. In materia è recentemente intervenuta la Corte di Cassazione con la Sentenza 10128/2023.

La disposizione si inserisce – in continuità – nel solco già tracciato e secondo cui non è corretto limitare la nozione legale di D.P.I. alle sole attrezzature che vengono ideate e realizzate con il fine puntuale di proteggere la salute dei lavoratori da rischi specifici e in forza di caratteristiche tecniche certificate.

Con il termine “dispositivo di protezione individuale normativamente rilevante”, ricorda la Cassazione, deve essere inteso ogni accessorio, complemento o attrezzatura di qualsiasi genere che rappresenti in concreto una protezione rispetto a qualsivoglia rischio che possa mettere a repentaglio la salute e la sicurezza dei lavoratori.

Secondo i Giudici, limitarsi a far coincidere i dispositivi di protezione individuale con le attrezzature che sono formalmente qualificate come tali, significa non tenere conto delle finalità poste dalla disciplina in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, né della natura di diritto fondamentale attribuita alla salute dall’articolo 32 della Costituzione.