Cassazione e licenziamento per furto di modesta entità

Secondo i Giudici di Cassazione è legittimo licenziare un dipendente che commette un furto all’interno dei locali aziendali, anche nel caso in cui il valore della merce sottratta sia di modesta entità.

Nel caso in esame, rileva l’intenzionalità del fatto compiuto dal dipendente e la sua convinzione che i prodotti sottratti fossero privi dei c.d. dispositivi anti-taccheggio.

In base all’interpretazione dei Giudici, il comportamento fraudolento messo in atto dal dipendente è tale da violare il vincolo fiduciario posto alla base del rapporto di lavoro e prescinde dal valore patrimoniale della merce rubata.