Cassazione: annullabile il contratto di apprendistato senza formazione

Nel contratto di apprendistato, la mancata o carente formazione dell’apprendista può determinare la nullità del contratto per mancanza di causa, con una serie di rilevanti conseguenze pratiche tra le quali  la trasformazione del rapporto, sin dalla sua instaurazione, in un contratto di lavoro a tempo indeterminato dalla quale deriva, come ulteriore conseguenza, il riconoscimento al lavoratore del trattamento giuridico ed economico previsto dagli accordi collettivi per tale fattispecie contrattuale, a partire dalla data di avvio del rapporto di lavoro.

E’ il contenuto della sentenza della Corte di Cassazione n. 6990/2025 nella quale i Giudici evidenziano che, nonostante oggi il regime della forma sia stato reso più flessibile rispetto al passato grazie alla previsione della forma scritta ai soli fini della prova, il requisito causale non viene in alcun modo indebolito.

Da questo punto di vista, non è sufficiente limitarsi ad erogare la formazione, ma è necessario anche bilanciare l’esigenza formativa e l’addestramento tecnico-pratico. Pertanto, il datore di lavoro deve redigere il piano formativo  in forma scritta ai fini della prova, anche con l’obiettivo di garantire al lavoratore l’acquisizione di competenze e professionalità specifiche; ed è tenuto a corrispondere all’apprendista sia la retribuzione, sia la formazione utile per fargli acquisire una specifica qualificazione professionale.

La mancata formazione fa venir meno la causa tipica che qualifica il contratto di apprendistato, con tutte le conseguenze sopra enunciate.