La Legge di Bilancio 2018 introduce l’obbligo di fatturazione elettronica per le cessioni di benzina e gasolio utilizzati come carburanti per autotrazione, a decorrere dal 1° luglio 2018.
La Circolare 8/E dell’Agenzia delle Entrate fornisce chiarimenti anche in tema di buoni carburante.
Come già espresso in precedenza dall’Agenzia stessa, le forme di pagamento c.d. tracciabili e, quindi, idonee per la detraibilità dell’Iva e la deducibilità dei costi, saranno applicabili anche nei casi in cui il pagamento avvenga in un momento diverso rispetto alla cessione del bene/prestazione del servizio e, quindi, anche nel caso dei buoni e delle carte ricaricabili per l’acquisto di carburante.
Nella pratica, è possibile distinguere due diverse fattispecie:
1. Buoni/Carte per l’acquisto di carburante presso i distributori di una medesima compagnia o circuito.
L’operazione è soggetta all’emissione di fattura elettronica al momento dell’acquisto del buono o della ricarica della carta, a prescindere dal momento dell’effettivo utilizzo per l’acquisto del carburante.
2. Buoni/Carte per l’acquisto di carburante presso i distributori gestiti da diverse compagnie (che non fanno parte del medesimo circuito).
In questo caso verrà emesso un semplice documento di legittimazione che non deve essere necessariamente in formato elettronico.
Decorrenza delle disposizioni
La Circolare precisa che le indicazioni fornite si applicheranno ai buoni e alle carte per l’acquisto di carburante emesse dal 1° gennaio 2019 e che tutti i buoni/carte emessi fino al 31.12.2018 non saranno passibili di alcuna sanzione.