Cambio Ccnl e clausole peggiorative

La Corte di cassazione, sezione lavoro, nella Sentenza 31148/2022 afferma che il contratto collettivo rappresenta una fonte eteronoma di integrazione del contratto individuale e che, pertanto, la sostituzione di una fonte collettiva con un’altra non possa essere validamente ricondotta alle previsioni dell’articolo 2077 del codice civile in tema di efficacia del contratto collettivo su quello individuale, che vietano le modifiche peggiorative.

E’ appena il caso di ricordare che è l’orientamento secondo cui sono sempre ammissibili modificazioni peggiorative che possono interessare il rapporto di lavoro in caso di successione dei contratti collettivi. Unico limite è rappresentato dai c.d. “diritti quesiti”, cioè quelli già definitivamente entrati a far parte della sfera giuridica del lavoratore.

Per i giudici, quindi, è da escludere che il lavoratore – salva tale eccezione –  possa pretendere che un diritto che deriva da una norma collettiva non più esistente venga considerato come definitivamente acquisito al suo patrimonio.
Se i contratti collettivi sono una fonte eteronoma di regolamento che opera dall’esterno, ne consegue che non si incorpora di per sé nel contenuto dei contratti individuali sottoscritti dai singoli lavoratori.

Il criterio del trattamento più favorevole (ex. dall’articolo 2077 c.c.) riguarda solo il rapporto tra contratto collettivo e contratto individuale. Ne consegue che  non determina in alcun modo l’obbligo di mantenere le disposizioni di un contratto collettivo sostituito, neanche se sono previste condizioni peggiorative per il lavoratore.

Tale principio può essere applicato, peraltro, non solo in caso di successione dei contratti collettivi nel tempo, ma anche in ipotesi di sostituzione di una fonte collettiva con un’altra.