Buoni pasto: novità dal 9 settembre

A partire dal 9 settembre entrano in vigore le novità relative ai buoni pasto erogati ai dipendenti e ai collaboratori di aziende pubbliche e private.

Le principali novità, contenute nel Decreto 122/2017 del MISE, sono:

  • la cumulabilità di utilizzo di 8 buoni contemporaneamente,
  • i buoni possono essere utilizzati anche durante le giornate non lavorative.

Il buono pasto in formato cartaceo ha un valore nominale di euro 5,29 e deve riportare le seguenti informazioni:

  • codice fiscale/ragione sociale del datore di lavoro,
  • codice fiscale e ragione sociale della società che li emette,
  • valore nominale,
  • termine di utilizzo,
  • spazio ove apporre data e firma per l’utilizzo,
  • la dicitura “Il buono pasto non è cedibile, né cumulabile oltre il limite di otto buoni, né commercializzabile o convertibile in denaro; può essere utilizzato solo se datato e sottoscritto dal titolare”.

Il Decreto del MISE contiene l’elencazione che il buono pasto può essere utilizzato presso i soggetti legittimati ad esercitare le seguenti attività:

a) la somministrazione di alimenti e bevande;
b) l’attività di mensa aziendale ed interaziendale;
c) la vendita al dettaglio, sia in sede fissa che su area pubblica, dei prodotti appartenenti al settore merceologico alimentare;
d) la vendita al dettaglio nei locali di produzione e nei locali attigui dei prodotti alimentari previa iscrizione all’Albo;
e) la vendita al dettaglio e la vendita per il consumo sul posto dei prodotti provenienti dai propri fondi effettuata, dagli imprenditori agricoli;
a) i coltivatori diretti e le società semplici esercenti l’attività agricola, iscritti nella sezione speciale del registro delle imprese;
b) nell’ambito dell’attività di agriturismo di cui alla legge 20 febbraio 2006, n. 96, la somministrazione di pasti e bevande, costituiti prevalentemente da prodotti propri e da prodotti di aziende agricole della zona, presso la propria azienda;
c) nell’ambito dell’attività di ittiturismo, la somministrazione di pasti costituiti prevalentemente da prodotti derivanti dall’attività di pesca, da parte di imprenditori ittici;
d) la vendita al dettaglio dei prodotti alimentari, anche trasformati, nei locali adiacenti a quelli di produzione nel caso di soggetti esercenti l’attività di produzione industriale.