L’articolo 1, comma 1 del Decreto legge n. 5/2023, introduce la possibilità – per i datori di lavoro privati – di erogare fino ad un massimo di 200,00 euro, per ciascun lavoratore dipendente, sottoforma di buoni carburante.
Tale erogazione deve avvenire entro l’anno 2023.
I buoni non concorrono alla formazione del reddito e sono considerati in aggiunta rispetto alle liberalità previste dall’articolo 51, comma 3, del TUIR (258,23 euro). L’erogazione deve avvenire separatamente e non deve essere previsto un cumulo tra le due agevolazioni, con utilizzo di un’unica voce nel cedolino paga.
Rifacendosi ai chiarimenti forniti dall’Agenzia delle Entrate nella circolare n. 27/E del 14 luglio 2022:
- è corretta l’erogazione di un buono carburante del valore di 200,00 a titolo di “buono carburante ai sensi del DL 5-2023” e quella separata di un altro buono carburante di 250,00, a titolo di “buono carburante ai sensi dell’art. 3 del TUIR”.
- non è corretta l’erogazione di un unico buono benzina del valore di 450,00 euro.