La Circolare 27/2022, pubblicata il 14 luglio 2022 dall’Agenzia delle Entrate, si esprime in tema di bonus carburante e, in particolare, sui requisiti da soddisfare per la sua deducibilità.
Per completezza, ricordiamo che il DL 21/2022 ha introdotto – per il solo periodo d’imposta 2022, – la possibilità per i datori di lavoro privati di erogare ai propri lavoratori dipendenti buoni benzina, o titoli analoghi, esclusi da imposizione fiscale ai sensi dell’articolo 51, comma 3, del TUIR3, per un ammontare massimo di euro 200 per lavoratore.
Il testo evidenzia che in merito alla specifica categoria di lavoratori dipendenti destinatari dei buoni benzina, il richiamato decreto non effettua espressamente delle distinzioni e non pone alcun limite reddituale per l’ammissione al beneficio.
In aggiunta, visto che la norma si riferisce genericamente ai lavoratori dipendenti, al fine di identificare i potenziali beneficiari dei buoni benzina, si debba fare riferimento alla tipologia di reddito prodotto, ossia quello di lavoro dipendente.
In secondo luogo, dato che il Decreto chiama in causa solo il comma 3 dell’articolo 51 del TUIR e non l’intero articolo 51, l’AE ritiene che i buoni carburante possano essere corrisposti dal datore di lavoro sin da subito, nel rispetto dei presupposti e dei limiti normativamente previsti, anche ad personam e senza necessità di preventivi accordi contrattuali.
Unico limite è che gli stessi non siano erogati in sostituzione dei premi di risultato. Se così fosse, l’erogazione dei buoni carburante dovrebbe avvenire in “esecuzione dei contratti aziendali o territoriali di cui all’articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 (comma 187)”.
Per quanto riguarda la determinazione del reddito d’impresa, la Circolare ricorda che l’articolo 95 del TUIR statuisce che «le spese per prestazioni di lavoro dipendente deducibili nella determinazione del reddito comprendono anche quelle sostenute in denaro o in natura a titolo di liberalità a favore dei lavoratori, salvo il disposto dell’articolo 100, comma 1».
Pertanto, non rientrando nelle ipotesi di cui all’articolo 100, comma 16, del TUIR, il costo connesso all’acquisto dei buoni carburante in commento è integralmente deducibile dal reddito d’impresa, se l’erogazione di tali buoni sia, comunque, riconducibile al rapporto di lavoro e, per tale motivo, il relativo costo possa qualificarsi come inerente.
In materia di tassazione, la norma esaminata riconduce i buoni benzina nell’ambito di applicazione dell’articolo 51, comma 3, ultimo periodo, del TUIR, secondo cui non concorre a formare il reddito di lavoro dipendente il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati se, complessivamente, di importo non superiore, nel periodo d’imposta, a euro 258,23; se il valore in questione è superiore a detto limite, lo stesso concorre interamente a formare il reddito.
Nello specifico, per la soglia di esenzione di 258,23 euro, è stato chiarito che la stessa riguarda le sole erogazioni in natura, con esclusione di quelle in denaro, per le quali resta applicabile il principio generale secondo cui qualunque somma percepita dal dipendente in relazione al rapporto di lavoro costituisce reddito di lavoro dipendente, ad eccezione di eventuali specifiche esclusioni. Ne consegue che i buoni carburante (agevolati fino a 200 euro) si sommano ai benefit (beni o servizi erogati gratuitamente ai lavoratori) per altri 258,23 euro, fino ad arrivare a 458,23 euro.