Per l’anno 2023 resta in vigore la possibilità, per i datori di lavoro, di erogare il c.d. bonus carburante di importo pari a 200 euro ai propri dipendenti.
Tuttavia, la Legge n. 24/2023 che converte il Decreto Legge n. 5/2023, apporta profonde modifiche alla disciplina dell’imponibilità di tale tipologia di buoni.
La norma, infatti, seppur conferma l’esclusione della somma di 200 euro dalla formazione del reddito fiscalmente imponibile, ne introduce l’assoggettamento a contribuzione, affermando quanto segue: “fermo restando quanto previsto dall’art. 51 comma 3 del DPR 22 dicembre 1986, n. 917, il valore dei buoni benzina o di analoghi titoli per l’acquisto di carburanti ceduti dai datori di lavoro privati ai lavoratori dipendenti, nel periodo dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023, non concorre alla formazione del reddito del lavoratore se di importo non superiore a 200 euro. L’esclusione dal concorso alla formazione del reddito del lavoratore disposta dal primo periodo, non rileva ai fini contributivi.”