In relazione a quanto già pubblicato in merito al bonus 200 euro, sono stati pubblicati integrazioni e chiarimenti, che rendono necessario un aggiornamento informativo e procedurale.
Estensione del periodo di verifica in capo al datore per i lavoratori assunti fino al 23 giugno 2022, con verifica fino a tutto il mese di giugno 2022.
La Circolare Inps n. 73/2022 evidenzia che il decreto-legge n. 50/2022, emanato in data 17 maggio 2022, individua nel primo quadrimestre dell’anno 2022 il periodo di riferimento all’interno del quale verificare il diritto all’esonero di cui alla legge n. 234/2021, al fine di beneficiare dell’indennità una tantum di 200 euro.
Al riguardo, si precisa che, a seguito di conforme parere del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, tale periodo di riferimento è esteso fino al giorno precedente la pubblicazione della presente circolare.
In aggiunta, l’istituto – tramite Assosoftware – in tema di periodo di osservazione precisa che l’esonero 0,8% riconosciuto sulla retribuzione del mese di giugno sarà rilevante ai fini della spettanza dell’indennità in oggetto solamente in caso di dipendente assunto fino al giorno 23.06.2022.
Conseguentemente, con riferimento ai dipendenti assunti fino al 23.06.2022, l’indennità una tantum potrà essere riconosciuta qualora l’esonero 0,8% risulti fruito con riferimento ad almeno un mese nel periodo da gennaio a giugno 2022.
Lo Studio effettuerà dei controlli per verificare se, alla luce del nuovo orientamento, sono presenti lavoratori – precedentemente esclusi – che rientrano nella platea di beneficiari del bonus.
Incompatibilità del bonus 200 euro con il reddito di cittadinanza.
La norma fa riferimento al percettore “diretto” del reddito di cittadinanza, riconoscendo in capo al nucleo la non erogazione del bonus se lo stesso è percepito dal solo lavoratore.
Tuttavia, l’Inps – con il messaggio 2559/2022 – amplia la portata normativa ai soggetti facenti parte del nucleo percettore.
Sembra che ciò sia giustificato da una probabile correzione inserita in fase di conversione.
Nello specifico:
Il D.L. n. 50/2022 all’art. 31, c. 4, afferma che l’indennità è riconosciuta in via automatica, previa dichiarazione del lavoratore di non essere titolare delle prestazioni di cui all’articolo 32, commi 1 e 18.
Il Messaggio n. 2559/2022, fornisce ulteriori indicazioni in merito alla dichiarazione richiesta ai fini dell’erogazione dell’indennità da parte del datore di lavoro, con la quale il lavoratore deve attestare, in particolare, di non essere titolare delle prestazioni di cui all’art. 32, commi 1 (trattamenti pensionistici) e 18 (reddito di cittadinanza). In particolare, con riferimento alle prestazioni di cui al comma 18, nel messaggio viene precisato che il lavoratore dovrà dichiarare di “non appartenere a un nucleo familiare beneficiario del Reddito di Cittadinanza”.
Le aziende sono invitate ad informare il personale dipendente della modifica dei requisiti di spettanza ed invitarli a rettificare le comunicazioni già inviate, qualora si rendesse necessario.