Dal primo gennaio è in vigore in nuovo sgravio contributivo triennale, per il quale si attende che l’Inps fornisca le istruzioni operative.
Nel frattempo, evidenziamo i punti sui cui il sopra citato documento dovrebbe fare luce.
Innanzitutto, per poter fruire dell’agevolazione è necessario conoscere la storia lavorativa del soggetto, poiché il datore di lavoro è ammesso a godere del beneficio contributivo solo se la persona da assumere (o trasformare) non abbia avuto in precedenza contratti di lavoro a tempo indeterminato, sia con il medesimo datore di lavoro che con altri.
In base a quanto riportato nella norma, la sola eccezione è costituita dal rapporto di apprendistato, se svolto presso un datore di lavoro diverso da quello che opera l’assunzione (o la trasformazione) e che non siano proseguiti in un rapporto a tempo indeterminato.
Sorge il dubbio su come debbano essere considerati eventuali precedenti rapporti di lavoro a chiamata; su questo la Circolare Inps potrebbe fornire i chiarimenti necessari. In passato l’Istituto sosteneva che un precedente rapporto di lavoro a chiamata nei sei mesi precedenti l’assunzione non fosse condizione ostativa per l’accesso all’agevolazione.
Un’altra questione da chiarire riguarda l’eventuale insorgenza del diritto di precedenza che sorge in capo al lavoratore che si vuole trasformare se questi ha avuto – con il medesimo datore di lavoro – un rapporto di lavoro a tempo determinato della durata superiore a sei mesi e che potrebbe precludere l’accesso all’agevolazione.
Prescindendo dal tenore letterale della norma, l’orientamento dell’Inps rispetto agli esoneri precedenti prevedeva che il datore di lavoro fosse ammesso a godere del beneficio, a prescindere dal fatto che l’assunzione (o la trasformazione) costituisse “attuazione di un obbligo stabilito da norme di legge o di contratto collettivo di lavoro”.