Relativamente alla compilazione del modulo per la richiesta di erogazione del c.d. Bonus Natale, riportiamo quanto segue, ad integrazione di quanto già inviato e presente nell’informativa allegata al modulo.
I lavoratori hanno diritto all’erogazione del bonus se sono verificate contemporaneamente le prime tre ipotesi, ovvero:
- di essere titolare di un rapporto di lavoro dipendente;
- di avere un reddito complessivo, nell’anno di imposta 2024, non superiore a 28.000 euro;
- di avere un’imposta lorda, determinata sui redditi di lavoro dipendente, di cui all’articolo 49 del TUIR – con esclusione di quelli indicati nel comma 2, lettera a), del medesimo articolo – di importo superiore a quello della detrazione spettante ai sensi dell’articolo 13, comma 1, del TUIR.
E una delle due ipotesi successive sui carichi familiari, ovvero:
- di avere il coniuge, non legalmente ed effettivamente separato, e almeno un figlio, anche se nato fuori del matrimonio, riconosciuto, adottivo o affidato, entrambi (coniuge e figlio) fiscalmente a carico, ai sensi dell’articolo 12, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR);
- almeno un figlio, fiscalmente a carico, in presenza di un nucleo familiare c.d. monogenitoriale, come individuato dall’articolo.
Precisazioni sulla verifica dei requisiti (Circolare 19/E Agenzia Entrate)
Con riferimento alla nozione di reddito complessivo, occorre considerare l’ammontare del c.d. reddito di riferimento, per l’anno 2024.
Più in particolare, nel calcolo del reddito complessivo da utilizzare per la determinazione delle agevolazioni fiscali (c.d. reddito di riferimento), ivi incluso il bonus in commento, si tiene conto anche:
- dei redditi assoggettati a cedolare secca,
- dei redditi assoggettati a imposta sostitutiva in applicazione del regime forfetario per gli esercenti attività d’impresa, arti o professioni,
- della quota di agevolazione ACE,
- delle somme elargite dai clienti ai lavoratori del settore privato, impiegati nelle strutture ricettive e negli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande a titolo di liberalità (c.d. mance), assoggettate a imposta sostitutiva.
Inoltre, deve essere considerata la quota esente dei redditi agevolati di cui:
- agli incentivi per il rientro in Italia di ricercatori residenti all’estero;
- al regime speciale per lavoratori impatriati;
- al regime speciale per lavoratori impatriati;
- al nuovo regime speciale per lavoratori impatriati.
Il medesimo reddito complessivo è assunto al netto del reddito dell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale e di quello delle relative pertinenze.
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Con riferimento al requisito relativo ai carichi familiari, per espressa previsione normativa, il bonus spetta al lavoratore dipendente, con almeno un figlio fiscalmente a carico (anche se nato fuori del matrimonio, riconosciuto, adottivo o affidato), se, alternativamente:
- ha il coniuge, non legalmente ed effettivamente separato, fiscalmente a carico;
- fa parte di un nucleo familiare c.d. monogenitoriale.
In relazione a quest’ultima fattispecie, si precisa che un nucleo familiare c.d. monogenitoriale sussiste qualora, alternativamente:
- l’altro genitore è deceduto;
- l’altro genitore non ha riconosciuto il figlio nato fuori del matrimonio;
- il figlio è stato adottato da un solo genitore (destinatario del bonus) oppure è stato affidato o affiliato a un solo genitore (destinatario del bonus).
In queste ultime tre ipotesi, ferma restando la sussistenza degli altri requisiti previsti dalla norma in capo al lavoratore richiedente, il bonus spetta all’unico genitore non coniugato o, se coniugato, successivamente separatosi legalmente ed effettivamente.
In tali casi, che si connotano per la presenza di un unico genitore, si osserva, inoltre, che la situazione di convivenza more uxorio non preclude, ferma restando la sussistenza degli altri requisiti, la spettanza del bonus.
Diversamente, nelle ipotesi in cui il figlio fiscalmente a carico abbia due genitori, che lo abbiano riconosciuto, l’indennità non spetta:
- al lavoratore dipendente che vive con il figlio a carico e convive con l’altro genitore in un rapporto affettivo stabile dichiarato all’anagrafe comunale;
- al lavoratore dipendente che vive con il figlio a carico e convive con l’altro genitore senza alcuna formalizzazione all’anagrafe comunale;
- al lavoratore dipendente che vive insieme al figlio a carico da solo o con una terza persona (in un rapporto affettivo dichiarato o meno all’anagrafe comunale) ed è separato dall’altro genitore.
In tali ipotesi, il bonus non spetta poiché il convivente non può essere considerato un coniuge fiscalmente a carico, né la famiglia può definirsi monogenitoriale, in quanto il figlio a carico è stato riconosciuto da entrambi i genitori.
Ulteriori precisazioni sul Bonus
- Successivamente all’erogazione, il sostituto d’imposta verifica in sede di conguaglio la spettanza dell’indennità e, ove la stessa risulti non spettante, recupera il relativo importo.
- L’indennità è rideterminata nella dichiarazione dei redditi presentata dal contribuente ed è riconosciuta anche se non è stata erogata dal sostituto d’imposta ovvero se le remunerazioni percepite non sono state assoggettate a ritenuta.
- L’indennità risultante dalla dichiarazione dei redditi è computata nella determinazione del saldo dell’IRPEF.
- Ove l’indennità erogata dal sostituto d’imposta risulti non spettante o spettante in misura inferiore, il relativo importo è restituito in sede di dichiarazione.