Bonus carburante erogato ai dipendenti: una novità per il 2022

L’articolo 2 del Decreto legge n. 21/2022 prevede quanto segue:

Articolo 2 – Bonus carburante ai dipendenti

1. Per l’anno 2022, l’importo del valore di buoni benzina o analoghi titoli ceduti a titolo gratuito da aziende private ai lavoratori dipendenti per l’acquisto di carburanti, nel limite di euro 200 per lavoratore non concorre alla formazione del reddito ai sensi dell’articolo 51, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

Ne consegue che i datori di lavoro privati – esclusivamente nell’anno 2022 – potranno erogare ad ogni lavoratore dipendente 200,00 euro, in forma di buoni benzina. Tali buoni non concorreranno alla formazione del reddito, ai sensi dell’articolo 51, comma 3, del TUIR. Il buono, inoltre, non concorre a formare reddito anche ai fini contributivi.

Tale importo (200 euro per ciascun lavoratore dipendente) sembrerebbe da intendersi aggiuntivo rispetto al limite di 258,23 euro previsto dal comma 3, secondo periodo, dell’articolo 51 del TUIR. Tuttavia, si resta in attesa di uno specifico chiarimento (a tutt’oggi non  pubblicato) sia sulla possibilità di cumulo che sull’eventuale obbligo di erogazione alle c.d. classi omogenee di lavoratori.