Sottoscritto il Decreto attuativo riguardante l’agevolazione per l’assunzione/trasformazione di lavoratori Under 36.
Di seguito le principali caratteristiche:
Ai datori di lavoro privati che assumono personale non dirigenziale con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato o effettuano la trasformazione del contratto a tempo determinato in contratto a tempo indeterminato è riconosciuto un esonero contributivo, per un periodo massimo di ventiquattro mesi;
L’agevolazione riguarda le assunzioni/trasformazioni intervenute dal 1° settembre 2024 al 31 dicembre 2025;
L’ammontare dell’agevolazione è pari al 100% dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro con esclusione dei premi e contributi dovuti all’Inail, nel limite massimo di importo pari a 500 euro su base mensile per ciascun lavoratore e, comunque, nei limiti della spesa autorizzata e nel rispetto delle procedure, dei vincoli territoriali e dei criteri di ammissibilità previsti dal Programma nazionale giovani, donne e lavoro 2021 – 2027, ferma restando l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche;
Ai datori di lavoro che assumono lavoratori con sede di lavoro effettiva (presso la quale il lavoratore è tenuto a prestare fisicamente servizio) ubicata nelle regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna, l’esonero spetta nel limite massimo di importo pari a 650 euro su base mensile per ciascun lavoratore e, comunque, nei limiti della spesa autorizzata e nel rispetto delle procedure, dei vincoli territoriali e dei criteri di ammissibilità previsti dal Programma nazionale giovani, donne e lavoro 2021 – 2027. L’ammontare dell’agevolazione non può in ogni caso superare il 50% dei costi salariali, così come definiti al punto 31 dell’articolo 2 del Regolamento (UE) n. 651/2014;
L’esonero spetta con riferimento all’assunzione dei soggetti che, alla data dell’evento incentivato, non hanno compiuto il trentacinquesimo anno di età e non sono stati mai occupati a tempo indeterminato. L’esonero spetta anche nei casi di precedente assunzione con contratto di
lavoro di apprendistato non proseguito come ordinario rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato;
L’esonero spetta, altresì, con riferimento ai soggetti che alla data dell’assunzione incentivata sono stati occupati a tempo indeterminato, in precedenza, presso un datore di lavoro che ha beneficiato parzialmente dell’esonero medesimo;
Sono esclusi dall’applicazione del beneficio i rapporti di lavoro domestico e i rapporti di apprendistato. L’esonero non è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente; risulta invece compatibile, senza alcuna riduzione, con la maggiorazione del costo ammesso in deduzione in presenza di nuove assunzioni;
l’esonero contributivo spetta ai datori di lavoro che, nei sei mesi precedenti l’assunzione, non hanno proceduto a licenziamenti individuali per
giustificato motivo oggettivo ovvero a licenziamenti collettivi nella medesima unità operativa o produttiva;
Il licenziamento per giustificato motivo oggettivo del lavoratore assunto con l’esonero di cui al presente decreto o di un lavoratore impiegato con la stessa qualifica nella medesima unità operativa o produttiva del primo, se effettuato nei sei mesi successivi all’assunzione incentivata, comporta la revoca dell’esonero e il recupero del beneficio già fruito;
Ai fini della fruizione dell’esonero deve essere inoltrata domanda all’Inps, esclusivamente in via telematica, nei modi e termini indicati dall’Istituto medesimo con apposite istruzioni.