Benefici normativi e contributivi e Contrattazione collettiva

L’Ispettorato Nazionale del Lavoro interviene – pubblicando la Circolare n. 7 del 6 maggio 2019 – per fare chiarezza sulla fruizione di benefici normativi e contributi e la condizione di rispetto della contrattazione collettiva, di qualsiasi livello.

Il documento precisa che, per verificare se il datore di lavoro possa effettivamente usufruire dei benefici, non è sufficiente controllare che il contratto collettivo applicato sia quello sottoscritto dalle associazioni di categoria maggiormente rappresentative sul piano nazionale. E’ fondamentale che il controllo sia svolto sul merito del trattamento economico/normativo effettivamente garantito ai lavoratori, anche prescindendo dal dato formale del contratto collettivo applicato.

Pertanto, è verosimile sia ammesso a godere dei benefici il datore di lavoro che riconosce ai propri lavoratori trattamenti economici o normativi equivalenti o superiori a quelli contrattualmente previsti, prescindendo dal contratto applicato o anche in caso di mancanza di specifica indicazione del contratto applicato.

L’INL evidenzia che nella procedura di valutazione sopra indicata non si tiene conto dei trattamenti erogati in favore dei lavoratori che prevedono specifici regimi di esenzione fiscale e/o contributiva, come – ad esempio – il welfare aziendale.

Nel caso in cui venga rilevato uno scostamento tra il contenuto degli accordi contrattuali stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative sul piano nazionale e quanto riconosciuto ai lavoratori, il datore di lavoro perderà la possibilità di continuare a godere dei benefici normativi/contributivi.