Il dipartimento di sicurezza del Ministero degli interni interviene sul tema dei riposi effettuati dall’autotrasportatore.
La normativa italiana prevede che il lavoratore abbia diritto – ogni sette giorni – a godere di un periodo di riposo di almeno 24 ore consecutive (di regola coincidenti con la domenica), da cumulare con le ore di riposo giornaliero pari a 11 ore di riposo consecutivo ogni 24.
La Corte di Giustizia dell’UE afferma – in una specifica sentenza emanata su interpello del Consiglio di stato belga – che l’autotrasportatore non può effettuare i c.d. periodi di riposo lungo a bordo del veicolo, non ritenendo la cabina del mezzo di trasporto un luogo idoneo al ripristino della propria condizione psico-fisica.
La Circolare ministeriale, pertanto, recepisce il divieto per gli autotrasportatori di effettuare il riposo settimanale a bordo del veicolo e istituisce la sanzione da comminare in caso di accertata violazione, ossia il ritiro dei documenti di guida con intimazione a non riprendere il viaggio fino al completamento del prescritto riposo nella modalità corretta.