Autonomia funzionale e preesistenza del ramo nel trasferimento d’azienda: recente pronuncia di Cassazione

La Corte di Cassazione – con Sentenza n. 438/2021 – si pronuncia in tema di autonomia funzionale ed organizzativa e relativa preesistenza del ramo in caso di trasferimento d’azienda.

Secondo i Giudici – ai fini dell’applicazione dell’art. 2112 c.c. – si qualifica come elemento costitutivo della cessione la c.d. autonomia funzionale del ramo ceduto, ovvero la sua capacità, già al momento dello scorporo dal complesso cedente, di provvedere ad uno scopo produttivo con i propri mezzi funzionali ed organizzativi e quindi di svolgere, autonomamente dal cedente e senza integrazioni di rilievo da parte del cessionario, il servizio cui risultava finalizzato nell’ambito dell’impresa cedente, non essendo ostativo a tal fine che tale servizio sia espletato in favore della stessa cedente poi divenuta committente.

Nel caso di specie, alcuni lavoratori hanno impugnato la cessione del ramo di azienda tra due società con passaggio del loro rapporto di lavoro alla cessionaria, sostenendone la nullità e/o inefficacia.

Il giudizio di secondo grado – confermando la pronuncia di merito – sosteneva la legittimità dell’operazione messa in atto dalle due società configurando, pertanto, un trasferimento di ramo di azienda.

Tale giudizio è giustificato:

  • Dal punto di vista oggettivo dalla sussistenza – precedente all’atto di cessione – di una precisa autonomia funzionale del ramo;
  • Dal punto di vista soggettivo, nella puntuale individuazione da parte dei contraenti dei beni da trasferire come unitario compendio connesso con l’attività economica trasferita, a nulla rilevando che il servizio di manutenzione venisse quindi espletato dalla cessionaria in favore della cedente, rimasta proprietaria degli immobili.

Inoltre, secondo il parere della Corte territoriale, sussisteva una reale organizzazione delle prestazioni di lavoro da parte dell’appaltatore finalizzata al raggiungimento di un risultato produttivo autonomo, indice di un appalto genuino.

I lavoratori propongono ricorso in Cassazione, ma la Suprema Corte ha ritenuto infondato il ricorso. La decisione si basa sul concetto che sia la normativa comunitaria che quella nazionale si pongono come fine quello di evitare che il trasferimento si trasformi in semplice strumento di sostituzione del datore di lavoro, in una pluralità di rapporti individuali, con altro sul quale i lavoratori possano riporre minore affidamento sul piano sia della solvibilità sia dell’attitudine a proseguire con continuità l’attività produttiva.

Nello specifico, viene richiesto che il ramo di azienda oggetto del trasferimento costituisca una entità economica avente propria identità intesa come insieme di mezzi organizzati per un’attività economica, essenziale o accessoria. Inoltre, l’art. 2112 c.c., comma 5, fa riferimento alla parte di azienda, intesa come articolazione funzionalmente autonoma di un’attività economica organizzata.
Sulla base di questo concetto, i Giudici riconoscono il configurarsi della cessione di ramo di azienda poiché – all’atto dello scorporo dal complesso cedente – il ramo ceduto aveva già una propria autonomia funzionale ed era in grado di provvedere ad uno scopo produttivo con i propri mezzi funzionali ed organizzativi e quindi di svolgere, autonomamente dal cedente e senza integrazioni di rilievo da parte del cessionario, il servizio o la funzione cui risultava finalizzato nell’ambito dell’impresa cedente, anche rispetto ad un complesso stabile organizzato di persone, addirittura in via esclusiva, purché dotate di particolari competenze e stabilmente coordinate ed organizzate tra loro, così da rendere le loro attività interagenti e idonee a tradursi in beni e servizi ben individuabili.
In conclusione, la Corte afferma che, nel caso in esame, non rileva il fatto che il servizio di manutenzione degli immobili svolto dalla società cessionaria venisse effettuato, successivamente a detto trasferimento di ramo, anche con riguardo ai beni della società cedente, divenuta committente del servizio, rigettando il ricorso dei lavoratori.