Attività lavorativa e malattia: interviene la Cassazione

Il lavoratore assente per malattia può svolgere un’altra attività lavorativa purchè questa non pregiudichi la guarigione dallo stato morboso in essere.

E’ quanto stabilito dalla Corte di Cassazione nella Sentenza n. 21667/2017, all’interno della quale i Giudici evidenziano che lo svolgimento di attività che non recano pregiudizio allo stato invalidante non può essere considerato come malattia fittizia.

La Corte ricorda l’insegnamento giurisprudenziale secondo cui “lo svolgimento da parte del dipendente assente per malattia di altra prestazione lavorativa è idoneo a integrare gli estremi del licenziamento disciplinare per violazione dei doveri generali di correttezza e buona fede, nonché delle obbligazioni contrattuali di diligenza e fedeltà, solo nel caso in cui le predette prestazioni facciano presumere l’inesistenza della malattia o siano tali da pregiudicare o ritardare il rientro in servizio del lavoratore”.