Attività antisindacale: la pronuncia del Tribunale di Bologna

Nel corso delle trattative sindacali il datore di lavoro può comunicare al proprio personale la propria posizione relativa alle materie portate al tavolo negoziale, senza che ciò possa essere considerato un ostacolo all’esercizio dell’attività sindacale, anche nel caso in cui il comportamento venga effettuato ripetutamente.

E’ quanto affermato dal Giudice del Tribunale di Bologna nel decreto del 22 settembre 2025, il quale non ravvisa violazione dell’articolo 28 della legge n. 300/1970; disposizione finalizzata ad impedire la compromissione della libertà e dell’esercizio dell’attività sindacale.

Nel caso in esame, secondo il Giudice, i ripetuti comunicati non hanno scavalcato le organizzazioni sindacali, né hanno leso la loro immagine.