Per realizzare una concreta promozione dell’inserimento e integrazione lavorativa delle persone con disabilità all’interno del mondo del lavoro, il novellato dettato dell’art.13, L. n.68/99, prevede che i datori di lavoro possano usufruire di un incentivo:
- di tipo economico,
- rapportato alla retribuzione lorda imponibile ai fini previdenziali,
- variabile in base al grado e alla tipologia di riduzione della capacità lavorativa del soggetto assunto.
La domanda deve essere trasmessa in via telematica – attraverso specifica procedura – all’Inps, che è il nuovo soggetto titolato alla gestione ed erogazione del beneficio.
Dopo aver ricevuto la domanda, l’Istituto effettua i controlli sui requisiti di spettanza dell’incentivo, verificando soprattutto, la natura privatistica del datore di lavoro che inoltra la richiesta, l’esistenza del rapporto di lavoro con il lavoratore e la disponibilità di risorse.
La fase successiva prevede l’attribuzione di esito positivo alla richiesta e la possibilità di fruizione del beneficio; il datore di lavoro è autorizzato ad operare il conguaglio all’interno delle denunce contributive mensili.
Per approfondire, leggi la Circolare Inps n° 99/2016