Il Consiglio dei Ministri ha approvato alcune misure urgenti e di validità temporanea per il sostegno della genitorialità.
Con specifico riferimento all’assegno temporaneo per figli i minori è prevista l’istituzione di un assegno temporaneo (“assegno ponte”) destinato alle famiglie con figli minori che non abbiano diritto ai vigenti assegni per il nucleo familiare. La misura ha validità dal 1° luglio al 31 dicembre 2021 e spetta esclusivamente ai nuclei che non possiedono i requisiti per accedere agli assegni al nucleo familiare già in vigore. Tutti gli altri soggetti con requisiti (lavoratori dipendenti ed assimilati), continueranno a percepire gli anf, fino all’entrata in vigore della misura definitiva.
Per fare richiesta dell’Assegno Ponte è necessario avere un ISEE inferiore a 50.000 euro annui e possedere uno dei seguenti requisiti:
- essere cittadino italiano o di uno Stato membro dell’Unione europea, o suo familiare titolare del diritto di soggiorno;
- essere cittadino di uno Stato non appartenente all’Unione europea, in possesso del permesso di soggiorno Ue per soggiornanti di lungo periodo o del permesso di soggiorno per motivi di lavoro o di ricerca di durata almeno semestrale;
- essere soggetto al pagamento dell’imposta sul reddito in Italia;
- essere domiciliato o residente in Italia e avere i figli a carico sino al compimento del diciottesimo anno d’età;
- essere residente in Italia da almeno 2 anni, anche non continuativi, oppure essere titolare di un contratto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato di durata almeno semestrale.
L’assegno sarà erogato per ogni figlio minore e sulla base del numero dei figli stessi e alla situazione economica della famiglia attestata dall’ISEE: gli importi risultano decrescono all’aumentare dell’indicatore ISEE.
Se nel nucleo sono presenti più di due figli, l’importo unitario per ciascun figlio minore viene maggiorato del 30% e per ciascun figlio minore con disabilità, inoltre, gli importi sono maggiorati di 50 euro.
Il beneficio spetta a decorrere dal mese di presentazione della domanda stessa: per le domande presentate entro il 30 settembre 2021, saranno corrisposte le mensilità arretrate a partire dal mese di luglio 2021.
L’assegno “ponte” è compatibile con il Reddito di cittadinanza e con la fruizione di eventuali altre misure in denaro a favore dei figli a carico erogate dalle Regioni e dai Comuni.
Con riferimento agli Anf, invece, dal 1° luglio 2021 al 31 dicembre 2021, gli importi mensili dell’assegno per il nucleo familiare già in vigore sono maggiorati di 37,5 euro per ciascun figlio in favore dei nuclei familiari fino a due figli, e di 55 euro per ciascun figlio in favore dei nuclei familiari di almeno tre figli.