I livelli di reddito familiare ai fini della corresponsione dell’Assegno per il nucleo familiare sono rivalutati annualmente, con effetto dal 1° luglio di ciascun anno, in misura pari alla variazione dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (FOI), calcolata dall’ISTAT, intervenuta tra l’anno di riferimento dei redditi per la corresponsione dell’Assegno e l’anno immediatamente precedente, così come previsto dal decreto-legge 69/1988 (convertito, con modificazioni, dalla legge 153/1988)
Con l’entrata in vigore dell’Assegno Unico e universale per i figli a carico è stato abrogato l’Assegno per il nucleo familiare per i nuclei con figli e orfanili; i nuovi livelli di reddito familiare riguardano esclusivamente i nuclei con familiari diversi da quelli con figli e orfanili e, quindi, composti dai coniugi, dai fratelli, dalle sorelle e dai nipoti. Pertanto, la rivalutazione di cui in premessa avviene con esclusivo riferimento alle tabelle 19, 20A, 20B, 21A, 21B, 21C, 21D; i nuovi importi rivalutati (validi per il periodo 01/07/2023 – 30/06/2024) sono contenuti nell’allegato 1 alla Circolare Inps n. 55/2023.
La variazione percentuale dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, al netto dei tabacchi, calcolata dall’ISTAT tra l’anno 2022 e l’anno 2021, è risultata pari a + 8,1 per cento. Gli stessi livelli di reddito avranno validità per la determinazione degli importi giornalieri, settimanali, quattordicinali e quindicinali della prestazione.