Relativamente all’inserimento dei redditi derivanti da immobili e terreni nei modelli ANF per il periodo 01.07.2013 – 30.06.2014, l’Inps, con messaggio n. 9710 del 14.06.2013, ha chiarito che “fermo restando che ai fini dell’accertamento del diritto e della misura dell’ANF occorre considerare il reddito complessivo assoggettabile all’Irpef ed i redditi di qualsiasi natura, ivi compresi, se superiori a 1032,91 euro, quelli esenti da imposta o soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva (art. 2 c.9 L.153/88, circ. 12/90), si ricorda che il reddito assoggettabile all’Irpef non coincide necessariamente con il reddito effettivamente assoggettato all’imposta stessa.
Si ritiene, pertanto, che, ai sensi della disciplina dell’ANF, l’introduzione dell’imposizione IMU non determini alcuna modifica della natura dei redditi in parola, né delle vigenti modalità di computo degli stessi.
Premesso quanto sopra, in merito alla richiesta di ANF per il periodo 01.07.2013/ 30.06.2014, i redditi derivandi da immobili e terreni relativi all’anno 2012, dovranno, quindi, continuare ad essere indicati tra i redditi assoggettabili all’Irpef (Tabella A, colonna 2 del Mod. ANF/Dip)”.
Ne consegue, pertanto, che i lavoratori interessati dovranno porre particolare attenzione alla compilazione dei modelli in oggetto.