Artigianato: nuove regole di adesione all’Ente Bilaterale e al Fondo di Solidarietà

Dal 1° gennaio 2016 cambiano le regole per l’iscrizione e la contribuzione all’Ente Bilaterale del settore artigiano, a seguito dell’introduzione del Fondo di Solidarietà, così come previsto dal D.Lgs. n. 148/2015.

A decorrere da tale data, infatti, sono tenute all’iscrizione tutte le imprese artigiane che occupino almeno un dipendente. Tale estensione è volta a garantire alla totalità dei dipendenti una prestazione adeguata di sostegno al reddito in caso di sospensione dal lavoro o di riduzione dell’orario di lavoro.

Le imprese che devono aderire all’Ebna/Fsba sono, pertanto:

  • le imprese artigiane cui è stato attribuito dall’Inps il codice statistico contributivo (CSC) 4,
  • tutte le imprese che adottano un contratto del comparto artigiano sottoscritto dalle confederazioni dell’artigianato e dai sindacati confederali.

Il contributo unitario versato dalle aziende darà diritto alle prestazioni previste dal D.Lgs. 148/2015 ed alle ulteriori prestazioni previste dalla contrattazione collettiva nazionale e regionale in favore dei lavoratori e delle imprese ed è relativo a tutti i lavoratori dipendenti in forza – anche per frazione di mese – sia che abbiano un contratto a tempo pieno che a tempo parziale; sono equiparati ad essi anche gli apprendisti ed i lavoratori stagionali, mentre restano esclusi i dirigenti, i lavoratori a domicilio e i lavoratori delle imprese che adottano un contratto collettivo del settore edilizia.

I versamenti sono effettuati tramite modello F24, alle relative scadenze per esso previste.

L’importo del contributo è diversificato in base alla possibilità che per l’impresa operino o meno i trattamenti di integrazione salariale previsti dal Titolo I del Decreto 148/2015.

Aziende per le quali non trovano applicazione i trattamenti di integrazione salariale previsti dal Titolo I del D.Lgs. 148/2015:

  • 7,65 euro mensili
    + 0,45% a carico dell’azienda
    + 0,15% a carico del dipendente [quest’ultimo dal 1° luglio 2016 o all’avvio di FSBA se antecedente]
  • quota di solidarietà del 10% di contribuzione su un imponibile mensile di euro 2,27.

Aziende per le quali trovano applicazione i trattamenti di integrazione salariale previsti dal Titolo I del D.Lgs. 148/2015:

  • 10,42 euro mensili,
  • quota di solidarietà del 10% di contribuzione su un imponibile mensile di euro 5,04.

Per ulteriori informazioni leggi la news pubblicata da Ebna.