Il Fondo di solidarietà bilaterale per l’artigianato torna pienamente operativo dopo il recepimento delle novità introdotte dal Jobs Act e che riguardano l’estensione degli ammortizzatori sociali nei settori non coperti dalla normativa sulla cassa integrazione.
Nello specifico, le prestazioni erogate sono le seguenti:
L’assegno ordinario: vi si può ricorrere a fronte delle stipula di un accordo per la sospensione dell’attività o della riduzione di orario per eventi transitori non dovuti all’impresa o ai dipendenti (sono incluse le situazioni climatiche e quelle temporanee di mercato). Viene erogato per un massimo di 13 settimane da calcolarsi in un biennio mobile.
L’assegno di solidarietà: può essere utilizzato a fronte di licenziamenti plurimi per giustificato motivo oggettivo. Viene erogato per un massimo di 26 settimane da calcolarsi in un biennio mobile.
Il pagamento dei suddetti assegni è a carico degli enti bilaterali territoriali e viene erogato sia direttamente ai lavoratori che tramite l’impresa.
Le domande devono essere presentate entro 20 giorni dalla sospensione/riduzione dell’attività.
Ricordiamo che il fondo di solidarietà bilaterale si finanzia grazie alla contribuzione pagata in parte dai datori di lavoro (0,45%) e in parte dai dipendenti (0,15%), la quale viene calcolata sulla retribuzione imponibile previdenziale.
Sui siti di EBNA, FSBA e degli Enti Bilaterali Regionali, è presente il link per accedere al sistema informatico che consente la registrazione delle imprese e la presentazione delle domande.