La Corte di Cassazione è stata chiamata ad esprimersi in merito alla mancata formazione esterna degli apprendisti; nello specifico, gli apprendisti non avevano preso parte ai corsi di formazione esterna.
Dopo attenta analisi delle vicende, i Giudici affermano che in caso di rilevante inadempimento dell’obbligo di formazione esterna, il datore di lavoro decade dal godimento dei benefici contributivi.
La sentenza di Cassazione n. 8564/2018 rigetta il ricorso proposto dal datore di lavoro riconfermando, di fatto, quanto asserito dalla sentenza dei giudici di appello:
- La decadenza dalle agevolazioni contributive si applica a prescindere dal fatto che il datore di lavoro abbia posto in essere tutte le azioni disponibili per pretendere l’esatto adempimento formativo;
- Poiché l’apprendistato è considerato un unico ed omogeneo periodo di formazione, la decadenza dai benefici contributivi non può riferirsi al singolo periodo in cui si è verificata l’omissione, ma ricomprende l’intero arco del periodo formativo.