Apprendistato 1° e 3° livello: il comparto artigiano e pmi sigla l’accordo interconfederale

E’ stato firmato in data 1 febbraio 2018 – tra le organizzazioni sindacali e quelle datoriali del comparto artigiano e pmi – l’accordo che regola il contratto di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale e quello per l’alta formazione e ricerca.

L’accordo si applica a decorrere dal 1 marzo p.v. ed è volto a fornire una normativa base di riferimento per l’instaurazione dei contratti di apprendistato di primo e terzo livello, per lo specifico comparto; restano salve le intese già siglate a livello regionale o nelle province autonome.

Il contratto di apprendistato di primo livello potrà essere stipulato con i giovani studenti tra i 15 ed i 25 anni di età, mentre in quello per l’alta formazione e ricerca i candidati dovranno avere un’età compresa tra 18 e 29 anni.

Il periodo di prova è stato fissato, per entrambe le tipologie contrattuali, in 90 giornate.

Fa parte integrante del contratto il Piano formativo individuale, che deve essere stipulato con l’istituzione formativa presso cui lo studente è iscritto.

L’accordo prevede che la retribuzione sia calcolata con il criterio della percentualizzazione e riporta le specifiche progressioni periodiche; se l’apprendista deve ripetere l’anno scolastico le percentuali vengono congelate fino al passaggio all’annualità scolastica successiva. Con riferimento alla ore di formazione svolte in azienda, queste devono essere retribuite nella percentuale del 10% della quota oraria di retribuzione spettante, mentre non è previsto uno specifico obbligo di retribuzione delle ore svolte presso l’istituto scolastico.