L’Inl pubblica la Circolare n.10/2018 che contiene le linee guida valide per il proprio personale addetto alla vigilanza che riscontri violazioni in materia di appalto.
Nello specifico il documento regola le situazioni di appalto non genuino in cui vengano riscontrate inadempienze retributive e contributive verso i lavoratori coinvolti.
Attualmente, in caso di illecito, si configura la seguente sanzione amministrativa: 50 euro per ciascun lavoratore impiegato e per singola giornata lavorativa. Tale sanzione è applicabile sia nei confronti dell’appaltatore fittizio che del committente/utilizzatore.
Si ricorda che la sanzione viene applicata anche quando l’illecito sia commesso per eludere norme riguardanti disposizioni di legge o derivanti dal Ccnl applicato.
Per quanto riguarda il soggetto effettivamente titolare del rapporto di lavoro dipendente, questo non è automaticamente individuabile nell’effettivo utilizzatore della prestazione. Quest’ultimo viene individuato come datore di lavoro solo su specifica richiesta del lavoratore interessato. Se ciò non avviene, la diffida accertativa relativa alle retribuzioni può essere emessa solamente nei confronti dell’appaltatore fittizio.
In ambito previdenziale, invece, vige il principio (richiamato più volte anche dalla Cassazione) secondo cui “l’unico rapporto di lavoro rilevante verso l’ente previdenziale è quello intercorrente con il datore di lavoro effettivo”, pertanto, gli obblighi di natura previdenziale gravano in capo all’effettivo utilizzatore della prestazione.
Tuttavia, l’Inl ricorda ai propri ispettori che – richiamando l’orientamento dei Giudici di Cassazione – per evitare che lo sdoppiamento della titolarità delle sanzioni crei un danno ai lavoratori, nel caso di mancato pagamento delle sanzioni contributive da parte dell’effettivo utilizzatore, il pagamento delle stesse possa essere richiesto all’appaltatore fittizio in quanto soggetto comunque coinvolto nella vicenda.