A partire dal 23 luglio entrano in vigore le nuove norme sulla gestione del personale in caso di successione di appalti.
La nuova normativa recepisce la Legge Comunitaria 122/2016 poiché secondo la Commissione Europea non è lecito non garantire i diritti dei lavoratori ogni qualvolta si configura una fattispecie assimilabile al trasferimento d’azienda, come nel caso del cambio di appalto.
Le novità introdotte applicano la disciplina comunitaria salvaguardando comunque il principio secondo il quale successione di appalto e trasferimento di azienda costituiscono due distinte fattispecie e meritano, pertanto, differenti regolamentazioni; a tal fine sono state inserite nel testo normativo specifici criteri per distinguere le diverse casistiche.
Nello specifico è previsto che all’acquisizione di personale già impiegato nell’appalto non consegue l’applicazione delle regole del trasferimento d’azienda se:
- il subentro nella gestione del servizio avviene in favore di un soggetto dotato di una propria struttura organizzativa e operativa;
- sussistono elementi di discontinuità con l’appaltatore precedente tali da qualificare un’identità di impresa specifica.
La nuova normativa si applicherà alla generalità dei casi di acquisizione di personale, sia che questi avvengano sulla base di una norma di legge, sia che il personale venga trasferito in base ad una clausola prevista da un Ccnl o da un contratto di appalto.