Appalto: divieto di esclusione dell’impresa inadempiente per cause imputabili alla PA

Non può essere esclusa da una gara di appalto l’impresa la cui capacità finanziaria sia condizionata dalla puntualità dei pagamenti da parte degli enti appaltanti, generando la perdita dei requisiti di ordine generale previsti dal Codice degli appalti.

A stabilirlo è il Consiglio di Stato (sentenza 3375/2016 del 26.07.2016 – Quinta sezione); nel caso in esame l’impresa era stata esclusa dalla gara d’appalto perché giudicata non in regola con il pagamento degli stipendi, pertanto, ritenuta responsabile di una grave infrazione del rapporto di lavoro. Ad un esame approfondito, il ritardo nei suddetti pagamenti è risultato imputabile alla Pa, la quale aveva iniziato a pagare la ricorrente in ritardo non consentendole di rispettare le scadenze previste per il versamento dei contributi previdenziali e assistenziali.

Secondo il Collegio, se la capacità finanziaria dell’impresa è sottoposta ad un pregiudizio causato dalla puntualità dei pagamenti da parte dei medesimi enti appaltanti, l’impresa non può essere esclusa dalla gara, poiché è l’ente stesso a violare il principio di buon andamento ed imparzialità.

Parimenti non può essere esclusa l’impresa i cui dipendenti abbiano fatto richiesta alla Pa per il pagamento diretto degli importi non percepiti, sottraendo gli stessi dagli importi contrattualmente dovuti. Questo poiché è la stessa Pa a cagionare pregiudizio alla fiducia che la stazione appaltante deve riporre ex ante nell’impresa cui affida un servizio di interesse pubblico.

In merito, la Pa è tenuta a dare la propria valutazione, ma è al giudice che spetta un controllo ex esterno al fine di accertare la mera pretestuosità del giudizio emesso nei confronti dell’impresa.