La Sentenza n. 4828/2023 della Cassazione Civile Sezione Lavoro, fissa alcuni elementi distintivi che caratterizzano l’appalto di manodopera.
I Giudici affermano che l’appalto di manodopera è configurabile:
- Sia in presenza degli elementi presuntivi considerati dal comma 3 dell’art. 1 L. n. 1369 del 1960 (impiego di capitale, macchine ed attrezzature fornite dall’appaltante),
- Sia quando il soggetto interposto non possegga una gestione di impresa a proprio rischio e di un’autonoma organizzazione. Tale presupposto deve essere verificato facendo riferimento alle prestazioni affidategli in concreto.
Peraltro, con riferimento agli appalti c.d. endoaziendali, ovvero quelli caratterizzati dall’affidamento ad un appaltatore esterno di attività strettamente attinenti al complessivo ciclo produttivo del committente, il divieto di cui alla L. n. 1369 del 1960, art. 1 opera tutte le volte in cui l’appaltatore mette a disposizione del committente una prestazione lavorativa, rimanendo in capo all’appaltatore stesso i soli compiti di gestione amministrativa del rapporto (quali retribuzione, pianificazione delle ferie, assicurazione della continuità della prestazione), ma senza che da parte sua ci sia una reale organizzazione della prestazione stessa, finalizzata ad un risultato produttivo autonomo.