Non è consentito stipulare un contratto di appalto nel quale il costo del personale abbia tariffe più basse, calcolate prendendo come parametro contratti collettivi sottoscritti da associazioni sindacali non comparativamente più rappresentative.
A stabilirlo è una sentenza della terza sezione del Consiglio di Stato (n. 4699 del 13.10.2015), nella quale il giudice amministrativo asserisce che “se si ammettono senza riserve offerte che sono formulate facendo applicazione di costi molto più contenuti oggetto di contratti di lavoro sottoscritti da sindacati non adeguatamente rappresentativi, si determinano pratiche di dumping sociale perchè solo alcune imprese possono beneficiare di disposizioni che giustificano un costo del lavoro inferiore”.
Il testo sottolinea, inoltre, che nelle gare in cui il costo del lavoro risulta decisivo poichè prevalente tra i valori complessivi dell’appalto stesso – c.d. labour intensive – non possono essere ammesse valutazioni fondate su contratti scarsamente rappresentativi, in quanto porterebbero ad un’offerta non congrua con i criteri fissati dall’articolo 86, comma 3 bis, del D.Lgs. n. 163/2006 (codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture).