L’Agenzia delle Entrate si pronuncia sui nuovi obblighi di versamento delle ritenute in caso di appalti, pubblicando la Risoluzione n. 108 del 23 dicembre 2019.
Il testo specifica che le ritenute cui si deve fare riferimento sono quelle operate a partire dal mese di gennaio 2020, e pagate entro il 17 febbraio 2020. Inoltre, l’AE afferma che dovranno essere compilate deleghe distinte per ciascun committente, versando le imposte in relazione ad ogni singolo contratto di appalto.
Per venire incontro alle oggettive complessità di determinazione delle ritenute, la Risoluzione afferma che si potranno calcolare i valori sulla base di parametri oggettivi come, ad esempio, il numero delle ore impiegate nell’esecuzione della specifica commessa sul totale delle ore lavorate.
Al committente è demandato un ruolo di verifica formale dei versamenti, richiedendo:
- copia delle deleghe di versamento,
- l’elenco contenente i nominativi dei lavoratori interessati, il dettaglio delle ore lavorate, delle retribuzioni e delle ritenute operate con riferimento al singolo appalto.
Ricordiamo che tali disposizioni si applicano in caso di appalto caratterizzato dal prevalente utilizzo di manodopera, che si svolge presso le sedi di attività del committente con l’utilizzo di beni strumentali di proprietà di quest’ultimo o ad esso riconducibili in qualunque forma e per importi superiori a 200.000 euro.
La sanzione che si applica al committente in caso di omissione degli adempimenti o delle verifiche è il pagamento di una somma pari alla sanzione irrogata all’impresa appaltatrice o affidataria o subappaltatrice per la violazione degli obblighi di corretta determinazione delle ritenute e di corretta esecuzione delle stesse, nonché il tempestivo versamento.