Anpal: incentivi per la stabilizzazione degli iscritti al programma Garanzia Giovani

L’Anpal pubblica il decreto che contiene gli incentivi riconosciuti ai datori di lavoro che assumano giovani aderenti al programma “Garanzia Giovani”.

Datori di lavoro ammessi

L’incentivo è riconosciuto ai datori di lavoro privati che assumano giovani di età compresa tra i 16 e i 29 anni e che risultino aderenti al programma “Garanzia Giovani”;

Requisiti dei lavoratori – precisazioni

I giovani di età inferiore a 18 anni devono aver assolto l’obbligo scolastico.

Con riferimento ai giovani tra 25 e 29 anni, l’incentivo è riconosciuto solo se si verifica anche una delle seguenti condizioni:

  • il giovane è privo di impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi;
  • il giovane non è in possesso di un diploma di istruzione secondaria di secondo grado o di una qualifica o di un diploma di istruzione e formazione professionale;
  • il giovane abbia completato la formazione a tempo pieno da non più di 2 anni e non abbia ancora ottenuto il primo impiego regolarmente retribuito;
  • il giovane sia assunto in professioni o settori caratterizzati da un tasso di disparità uomo-donna che supera di almeno il 25% la disparità media uomo-donna in tutti i settori economici dello Stato.

Tipologie contrattuali

I contratti riconosciuti ai fini dell’erogazione del bonus sono il contratto di lavoro a tempo indeterminato e il contratto di apprendistato; entrambi i contratti possono essere stipulati anche con orario di lavoro a tempo parziale. L’incentivo è riconosciuto anche per i soci lavoratori di cooperativa, se assunti con contratto di lavoro subordinato. Sono, invece, escluse le assunzioni con contratto di lavoro domestico, occasionale o intermittente.

Importo

L’importo dell’incentivo è pari alla contribuzione previdenziale a carico del datore di lavoro, con esclusione dei premi e dei contributi dovuti all’Inail, per un periodo massimo di 12 mesi a decorrere dalla data di assunzione. E’ previsto un limite massimo di 8.060 euro all’anno per ciascun lavoratore assunto; l’importo è riparametrato e applicato su base mensile. In caso di rapporto a tempo parziale, l’importo viene percentualizzato in proporzione all’orario di lavoro ridotto. L’incentivo deve essere utilizzato entro il 29 febbraio 2020.

Se l’incentivo supera i limiti previsti dal regime “De Minimis” sono previste specifiche condizioni per la sua fruizione.

Incremento occupazionale netto

L’incentivo può essere fruito se l’assunzione comporta un incremento occupazionale netto, da intendersi come aumento netto del numero dei dipendenti di un datore di lavoro rispetto alla media dei 12 mesi precedenti all’assunzione in oggetto. Tale incremento deve essere mantenuto per tutto il periodo di assunzione agevolata.

Tale requisito non è richiesto se il posto di lavoro si è reso disponibile a seguito di: dimissioni volontarie, invalidità, pensionamento per sopraggiunti limiti di età, riduzione dell’orario di lavoro o licenziamento per giusta causa.

Cumulabilità

L’incentivo non è cumulabile con l’incentivo strutturale all’occupazione introdotto dalla Legge di bilancio per il 2018.

Tuttavia, può essere fruito per la parte residua, fino al 100% dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro (con esclusione di quelli dovuti all’Inail), rispettando il limite massimo di 8.060 euro annui per lavoratore.

In generale, l’incentivo non è cumulabile con altri incentivi all’assunzione di natura economica o contributiva.

Procedura

I datori di lavoro interessati devono inoltrare istanza telematica preliminare all’Inps, indicando i dati relativi all’assunzione effettuata o che si intende effettuare.

Le domande sono autorizzate – previa verifica delle condizioni – in base all’ordine cronologico di presentazione.

In seguito, l’Istituto determina l’importo dell’incentivo spettante in relazione alla durata del contratto di lavoro, verifica l’iscrizione del giovane al programma “Garanzia Giovani” e, accertata la disponibilità delle risorse, invia una comunicazione al datore di lavoro.

Se l’assunzione non è ancora stata effettuata, il datore di lavoro è tenuto a farla entro 10 giorni dalla comunicazione dell’Inps, pena la decadenza dall’ammissione all’incentivo.

L’erogazione del beneficio avviene tramite conguaglio sulle denunce contributive.