L’Inps ha pubblicato la Circolare contenente i livelli reddituali per la quantificazione degli assegni al nucleo familiare, validi per il periodo 01.07.2018 – 30.06.2019.
Come previsto dalle norme vigenti, gli importi sono stati rivalutati in misura pari alla variazione della percentuale dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati accertato dall’ Istat intervenuta tra l’anno di riferimento dei redditi per la corresponsione dell’assegno (2017) e l’anno immediatamente precedente (2016).
Ricordiamo che il reddito familiare da considerare per il calcolo degli importi è composto dalla totalità dei redditi dei componenti del nucleo nell’anno solare precedente il 1° luglio di ciascun anno (con riferimento al 1° luglio 2018, il reddito familiare di riferimento è quello conseguito nell’anno 2017).
L’anf viene erogato se almeno il 70% del reddito complessivo prodotto dal nucleo familiare è composto da reddito da lavoro dipendente.
Il lavoratore può richiedere gli assegni al nucleo familiare con un termine di prescrizione di 5 anni, calcolati a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello del periodo di riferimento.
Uguale termine di prescrizione quinquennale (decorrenti dal periodo di paga cui l’importo si riferisce) in capo al datore di lavoro per richiedere all’Inps il rimborso/compensazione degli importi erogati a titolo di assegni familiari.
Leggi la Circolare Inps n. 68/2018